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Le ipotesi di nullità in concomitanza di unione civile

Legge sulle «Unioni civili»

Il licenziamento individuale è nullo se comunicato in concomitanza della costituzione dell’unione civile e fino ad un anno dalla celebrazione della stessa.

Il compagno del lavoratore unito civilmente può rappresentare un «familiare a carico» e, pertanto, assumere rilevanza della applicazione del criterio di scelta legale dei «carichi di famiglia», nell’ambito dei licenziamenti collettivi, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare.

Le dimissioni rese in concomitanza con la costituzione dell’unione civile e fino ad un anno dalla celebrazione della stessa sono nulle se non convalidate presso la sede dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

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