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È legittimo licenziare senza preavviso la dipendente condannata per calunnia nei confronti dei colleghi 

Il licenziamento senza preavviso è legittimo in base all’articolo 55 quater, lettera e), del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, per la dipendente cha ha adottato ripetuti comportamenti, compresa la calunnia, che hanno leso l’onore dei colleghi, oltre ad aver screditato l’intero Corpo dei Vigili.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 7225 del 13 marzo 2023.

Sospensione della vigilessa per denigrazione e diffamazione 

Il Comune sospende dal servizio la vigilessa, sua dipendente, in base all’articolo 3, comma 4, lettera b) e comma 5, lettera b), g) ed i) del Contratto Collettivo Comparto Regioni ed Autonomie Locali. Per l’Ente la dipendente è responsabile di aver denigrato il comandante ed il Corpo dei Vigili e avere diffamato un collega. 

In seguito, la vigilessa denuncia il comandante per comportamenti scorretti ed un collega per atti sessuali molesti e osceni. Il procedimento penale, aperto contro di loro, viene archiviato.  

La vigilessa viene condannata per calunnia, per aver incolpato il superiore e il collega di reati pur nella consapevolezza della loro innocenza. 

Licenziamento in tronco per la vigilessa che lede l’onore dei colleghi

Il Comune licenzia in tronco la sua dipendente all’esito di un procedimento disciplinare, perché ritiene che, con le sue ripetute esternazioni e la successiva denuncia penale, abbia continuato a ledere l’onore e la dignità del Comandante e degli altri colleghi, oltre a denigrare l’intero ambiente lavorativo. 

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Comune e conferma la legittimità del licenziamento senza preavviso intimato dal Comune in base a quanto stabilito dall’articolo 55 quater, lettera e) del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.  

La Corte, infatti, rileva che l’articolo 3, comma 7, lettera f) del CCNL Regioni ed Autonomie Locali che sanziona con il licenziamento con preavviso la ripetizione, nel corso di due anni, di condotte che denigrano un collega per danneggiarlo o escluderlo dall’ambiente di lavoro, era stato solo citato nel provvedimento di licenziamento, intimato in effetti “(…) come previsto dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 quater, comma 3“. 

 

Ripetizione di condotte lesive dell’onore e “ambiente di lavoro” 

L’articolo 55 quater, lettera e) del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 consente al datore di lavoro di licenziare il dipendente senza preavviso in caso di “reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui“.  

Per la Corte la condotta della vigilessa realizza tutte le circostanze che questa norma prevede perché il datore di lavoro possa applicare la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso. E cioè: 

1. Il ripetersi di gravi condotte lesive dell’onore e della dignità personale altrui, per avere la vigilessa: 

  • denigrato il comandante ed i colleghi e per averli poi calunniati; 
  • adottato queste condotte contro il Corpo di polizia municipale, cioè contro l’Istituzione cui apparteneva la vigilessa, oltre che per il risvolto penale che ha avuto la vicenda. 

2. Le gravi condotte lesive si sono verificate “nell’ambiente di lavoro“, compresa la denuncia penale calunniosa. Per “’ambiente di lavoro” infatti non deve intendersi il luogo fisico dove si svolge l’attività lavorativa; ciò che importa è che le condotte che ledono l’onore altrui abbiano “riflessi diretti” nell’ambiente di lavoro, anche se tenute in luoghi diversi da quello lavorativo. 

In definitiva, per la Corte di Cassazione, il licenziamento senza preavviso della vigilessa era legittimo fin dall’origine. 

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