«Manovrina 2017»
Anche in ambito professionale, committenti e prestatori devono preventivamente registrarsi sul portale dell’INPS. Il committente professionale deve obbligatoriamente denunciare all’INPS la prestazione occasionale almeno un’ora prima del suo inizio, tramite il sito o il call center dell’Istituto. La denuncia deve contenere almeno le seguenti informazioni:
• i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
• il luogo di svolgimento della prestazione;
• l’oggetto della prestazione;
• la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione (ma, se si tratta di un imprenditore agricolo, potrà indicare la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni);
• il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore ad Euro 36,00, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata (salvo quanto previsto per il settore agricolo).
Il prestatore riceverà (sembra, a cura dell’INPS) contestuale notifica della denuncia per mezzo di sms o e-mail.
Qualora la prestazione regolarmente denunciata non abbia poi luogo, il committente professionale dovrà comunicare la revoca della denuncia entro i tre giorni successivi al giorno di lavoro che era stato programmato. Decorso detto termine, l’INPS provvederà al pagamento del compenso al lavoratore e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.