Ministero del Lavoro
Sono sospesi gli obblighi occupazionali nei confronti dei lavoratori disabili per le aziende che sottoscrivono accordi e attivano le procedure di incentivo all’esodo previste dall’articolo 4, commi da 1 a 7 ter, della Legge Fornero.
In particolare, è previsto che le aziende con più di 15 dipendenti possano stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale accordi per incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani, i quali devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei quattro anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori interessati una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe agli stessi e all’INPS, invece, la contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
La sospensione dell’obbligo è limitata in proporzione al numero dei lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all’esito della procedura di incentivo all’esodo, per la durata della procedura stessa e per il singolo ambito provinciale di attività.