Ministero del Lavoro
La circolare spiega le misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare (art. 14 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in L. 21 febbraio 2014, n. 9), precisando che le sanzioni per il lavoro nero sono aumentate del 30%, indipendentemente dall’assunzione del lavoratore per il periodo successivo. Gli importi vanno da un minimo di Euro 1.950 ad un massimo di Euro 15.600, in caso di lavoro mai regolarizzato, oltre alla maggiorazione giornaliera di Euro 195, e da un minimo di Euro 1.300 ad un massimo di Euro 10.400, più maggiorazione giornaliera di Euro 39, in caso di successiva regolarizzazione del rapporto. Solo per le violazioni commesse sino al 21 febbraio 2014 si applica la procedura di diffida.
Anche le sanzioni per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa sono aumentate del 30%: Euro 1.950 in caso di sospensione per lavoro irregolare ed Euro 3.250 per sospensione dovuta a gravi e reiterate violazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di violazione delle disposizioni relative ai tempi di lavoro, a partire dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del D.L. 145/2013, le sanzioni sono raddoppiate.