Ministero del Lavoro
L’apprendista può essere distaccato in un contesto produttivo e organizzativo diverso da quello per il quale è stato assunto se ricorrono determinate condizioni. Le modalità concrete del distacco devono garantire all’apprendista il regolare adempimento dell’obbligo formativo, la cui responsabilità rimane del datore di lavoro.
Il distacco dell’apprendista, inoltre, deve avere una durata più contenuta rispetto al periodo complessivo dell’apprendistato.