Quotidiano del Lavoro
Entro il 30 giugno 2022 i datori di lavoro devono concedere ai dipendenti l’effettiva fruizione delle ferie maturate nel 2020 e non ancora godute nei diciotto mesi successivi. Sulla retribuzione corrispondente all’eventuale residuo, le aziende dovranno versare la relativa contribuzione entro il 20 agosto 2022.
Per quanto riguarda la quantificazione dei contributi, il datore di lavoro deve anticipare la quota di contribuzione a carico del lavoratore sulla retribuzione corrispondente alle ferie non godute. Essa verrà recuperata dal datore nel momento in cui il lavoratore usufruirà effettivamente delle ferie.
Rispetto al termine dei diciotto mesi, il datore potrebbe essere tenuto a rispettarne uno differente, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale oppure dai regolamenti aziendali ovvero da pattuizioni individuali.
Una volta individuato il termine da rispettare ai fini dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva, occorre tenere presente che esso è sospeso in tutte le ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per cause contemplate da norme di legge (C.I.G.O.; C.I.G.S. etc.). Il termine ricomincia a decorrere dal giorno in cui il lavoratore riprende a prestare la propria attività lavorativa.
Anche quest’anno il termine del 30 giugno 2022 potrebbe, quindi, subire uno spostamento dovuto alla sospensione a causa del Covid-19 con un pari slittamento del termine entro cui versare la contribuzione calcolata su eventuali residui.