TAR Piemonte, Sez. II
Una società in mano pubblica indiceva una gara d’appalto per affidare il servizio di portierato, centralino e telecontrollo presso la propria sede centrale. Alla competizione partecipavano sei operatori e si aggiudicava l’appalto una società cooperativa che aveva dichiarato «zero» alla voce oneri aziendali per la sicurezza. Ricorreva in giudizio la società classificatasi seconda nella graduatoria di aggiudicazione, chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione.
Il TAR, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che, nelle gare pubbliche, la fissazione degli oneri aziendali per la sicurezza pari a zero, «non essendo assimilabile alla totale pretermissione di indicazioni al riguardo», non può costituire di per sé motivo di estromissione dalla gara. Secondo i Giudici, nel caso in esame, la verifica del rispetto dei doveri inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro deve essere eseguita in concreto dalla stazione appaltante allo scopo di valutare la congruità di tale quantificazione.
Il TAR Piemonte ha, pertanto, accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati, poiché la stazione appaltante non aveva eseguito tale verifica in concreto.