Tribunale di Ancona
Un gruppo di lavoratori, ormai pensionati, adiva il Tribunale chiedendo il pagamento della somma prevista a titolo di indennità di vacanza contrattuale nel rinnovo del CCNL, lamentando di essere stati ingiustamente esclusi dall’ambito dei beneficiari solo perché il loro rapporto di lavoro era cessato per pensionamento prima della stipula dell’accordo di rinnovo.
Il Tribunale ha ritenuto che, se in sede di rinnovo di un CCNL viene prevista una somma a titolo di indennità di vacanza contrattuale volta a ristorare il vuoto contrattuale tra la scadenza del precedente e la formalizzazione del rinnovo, la clausola che limita l’erogazione della suddetta indennità ai dipendenti in forza al momento della sottoscrizione del rinnovo stesso è legittima.
Il Tribunale ha quindi escluso il diritto all’indennità di vacanza contrattuale in favore dei dipendenti andati in pensione nel periodo corrente tra la scadenza del precedente CCNL e la sottoscrizione del rinnovo.