Tribunale di Arezzo
Un dirigente era stato assunto nel mese di settembre con un contratto che prevedeva un periodo di prova di sei mesi. Tuttavia, dopo sette settimane di lavoro effettivo, la società decideva di licenziarlo per mancato superamento del periodo di prova. La società spiegava il licenziamento sostenendo che vi fosse una divergenze di vedute con la direzione commerciale e che il dirigente non avesse dimostrato le competenze necessarie per il ruolo. Il dirigente impugnava il licenziamento davanti al Tribunale che, tuttavia, dava ragione alla società.
Il Giudice ha sottolineato che per definire congrua la durata del periodo di prova non vi è un predeterminato lasso temporale minimo. Il periodo di esperita prova, per esser considerato adeguato, deve esser tale da consentire al lavoratore di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, come era avvenuto nel caso di specie, e da permettere al datore di raccogliere elementi utili per valutare la professionalità della persona.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato legittimo il licenziamento, ritenendo che un mese e mezzo fossero un periodo sufficiente per valutare le qualità del dirigente.