Tribunale di Bari
Il licenziamento motivato da un grave inadempimento del lavoratore deve essere considerato un licenziamento («ontologicamente») disciplinare e, in quanto tale, deve essere preceduto da una contestazione di addebito.
Se la contestazione di addebito manca, il licenziamento è illegittimo, «non essendo … ipotizzabile … che il giudice possa indagare sulla gravità di un fatto mai contestato». Il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità.