Tribunale di Bari
Un lavoratore dipendente percepiva una retribuzione oraria pari a Euro 5,37 lordi, secondo il CCNL applicato. Egli ricorreva, quindi, in giudizio sostenendo di percepire una retribuzione inadeguata, in violazione dei principi costituzionali, e chiedendo che la datrice fosse condannata al pagamento delle differenze retributive derivanti dall’applicazione di un CCNL di un settore affine.
Il Giudice, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha affermato il principio secondo cui la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione sanciti dalla Carta costituzionale sono concetti autonomi dalla volontà delle parti sociali che si esprime nella contrattazione collettiva.
Per tali ragioni, secondo la Corte di merito, non è possibile escludere a priori che il trattamento stabilito dalla contrattazione collettiva possa risultare in concreto lesivo del minimo costituzionale, idoneo ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Alla luce di quanto sopra, il Giudice può determinare il giusto salario minimo costituzionale utilizzando come parametro il trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini e per mansioni analoghe.
La domanda del lavoratore è stata quindi accolta.