Tribunale di Bergamo
Un architetto che aveva svolto attività per uno studio professionale agiva in giudizio per ottenere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro. A sostegno della propria pretesa, il lavoratore adduceva che aveva lavorato quasi esclusivamente per clienti dello studio, avvalendosi degli strumenti tecnici dello studio, e osservando altresì un orario di lavoro ben preciso (dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00).
Il Tribunale ha escluso la natura subordinata del rapporto di lavoro sulla base del fatto che il lavoratore aveva svolto la propria prestazione anche in favore di soggetti diversi dai clienti dello studio e che questi aveva un’autonoma organizzazione professionale presso la propria abitazione, che gli consentiva di svolgere la professione al di fuori dello studio assumendone i rischi.