Tribunale di Bergamo, Sez. Lav.
Una lavoratrice impiegata in un appalto ha chiesto l’accertamento dell’invalidità del proprio contratto di lavoro a tempo determinato e parziale. Il Tribunale le ha dato ragione, poiché né il termine né l’orario part-time risultavano per iscritto nel contratto, e ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato sin dalla sua costituzione.
Tale decisione è intervenuta successivamente al cambio appalto.
Tenuto conto che al momento del cambio di appalto la lavoratrice doveva essere considerata a tempo pieno ed indeterminato e che, secondo il CCNL, l’impresa subentrante doveva assumere il personale addetto all’appalto alle medesime condizioni contrattuali, la lavoratrice doveva essere mantenuta in servizio. Pertanto, il Tribunale ha disposto che l’impresa subentrante dovesse riammettere la lavoratrice in servizio. Tuttavia, siccome la mancata assunzione era dipesa dalla mancata comunicazione del suo nominativo da parte dell’impresa uscente, quest’ultima doveva tenere indenne la subentrante dal pagamento delle retribuzioni non corrisposte dalla cessazione del rapporto.