Tribunale di Bologna
Un lavoratore con mansioni di operaio veniva licenziato per aver superato il periodo di comporto a causa di svariate assenze per malattia. Il Tribunale ha accertato che la malattia del lavoratore è stata causata dalla società e ha affermato che, per tale ragione, le assenze non possono essere conteggiate ai fini del superamento del periodo di comporto. Il licenziamento comunicato al lavoratore è dunque viziato e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione ai sensi dell’art. 18, comma 1, Statuto.