Tribunale di Bologna
Una nota società di logistica era condannata a pagare i crediti retributivi che alcuni lavoratori vantavano nei confronti di una società cooperativa, precedente appaltatrice nel frattempo fallita, in applicazione alla previsione normativa di responsabilità solidale propria dei contratti di appalto.
La società si è difesa sostenendo che il contratto a suo tempo stipulato con la cooperativa era di trasporto e non di appalto, con conseguente esclusione della responsabilità solidale.
Il Giudice ha tuttavia ritenuto che il contratto in questione fosse di appalto, poiché l’attività in concreto si articolava un’organizzazione complessa e continuativa, con un corrispettivo unitario per un periodo prolungato, configurando così una vera e propria esternalizzazione di fasi produttive. La cooperativa, infatti, non si impegnava a svolgere singoli trasporti ma offriva un servizio continuativo e unitario. Il contratto principale era inoltre accompagnato da patti accessori, tra cui un contratto di pubblicità per l’uso del marchio del committente su furgoni e divise e un contratto per il carico e scarico delle merci in magazzino.
La sentenza ha sottolineato che la continuità e la predeterminazione delle prestazioni prevale, come contratto di appalto, sulle singole e occasionali prestazioni di trasporto.