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Relazioni sindacali

Il datore è tenuto ad applicare il Contratto integrativo aziendale: se ne viola una parte, è condotta antisindacale

Tribunale di Bologna, Sez. Lav

Le Rappresentanze Sindacali di una Società siglavano con la datrice un contratto collettivo integrativo aziendale che prevedeva la corresponsione di una serie di emolumenti economici tra cui il terzo elemento, il superminimo e l’indennità di mensa; le Parti firmatarie stabilivano altresì che tali importi sarebbero stati pagati in corrispondenza di particolari scadenze al personale che avesse pianificato la fruizione, in ciascuno degli anni di vigenza dell’accordo, di tutte le ferie correnti e di parte delle ferie pregresse.
Nel mese di marzo 2021, la Società decideva unilateralmente di sospendere il pagamento di tali importi, a causa della carenza di pianificazione delle ferie.
Le OO.SS. ricorrevano, quindi, in giudizio per chiedere che fosse dichiarata l’antisindacalità della condotta del datore di lavoro.
Il Tribunale ha stabilito che la mancata pianificazione delle ferie non era prevista dall’Accordo come ragione idonea a sospendere i pagamenti. Tale motivazione, invece, appariva pretestuosa.
Ha, pertanto, considerato fondata la domanda delle OO.SS. ed ha condannato la società alla cessazione immediata di tale condotta.

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