Tribunale di Castrovillari
Una lavoratrice dipendente veniva trasferita presso una diversa sede di lavoro della datrice per ragioni tecniche e organizzative. La dipendente impugnava giudizialmente il trasferimento sostenendone l’illegittimità e si rifiutava di prestare la propria attività presso la nuova sede. A seguito di un periodo di malattia, la lavoratrice non rientrava al lavoro e non forniva alcuna giustificazione riguardo alla sua assenza. La datrice la licenziava, quindi, per giusta causa. La lavoratrice impugnava pertanto il licenziamento chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità/illegittimità.
Il Tribunale, nel solco dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha ritenuto che il lavoratore può chiedere l’accertamento giudiziale della legittimità del trasferimento ma non può rifiutarsi, in attesa dell’esito del giudizio, di svolgere la propria prestazione presso la nuova sede indicata dal datore di lavoro.
Di conseguenza, secondo il Giudice di merito, l’assenza del dipendente dal nuovo luogo di lavoro deve considerarsi ingiustificata.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso della lavoratrice è stato rigettato.