Tribunale di Catania
Una lavoratrice dipendente agiva in giudizio lamentando la discriminatorietà dei criteri di determinazione del premio di risultato. Una clausola contenuta nell’accordo collettivo escludeva il pagamento del premio nei confronti di lavoratori assenti per un certo numero di giorni all’anno, senza operare distinzioni tra le ragioni delle assenze. La lavoratrice, in particolare, aveva accumulato assenze per la fruizione dei permessi mensili ex L. n. 104/1992 per poter assistere una persona con disabilità.
Il Tribunale ha dato ragione alla lavoratrice accertando il diritto a percepire il premio di risultato negato dal datore di lavoro. Secondo il Giudice, infatti, nel caso di specie, i criteri di determinazione del P.d.R. erano totalmente svincolati dall’effettiva produttività dei lavoratori o dal raggiungimento di specifici obiettivi o risultati ma tenevano in considerazione solo la presenza in azienda, senza distinguere – né prevedere criteri diversi – con riferimento a quei lavoratori con il diritto di assentarsi in ragione di una propria condizione, peraltro (e a maggior ragione), normativamente prevista e tutelata, quale quella del diritto alla fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992.