Tribunale di Firenze
Nel caso esaminato, il contratto prevedeva l’assegnazione al dirigente di un premio annuale in ragione del conseguimento degli obiettivi, da assegnare entro il mese di febbraio di ogni anno.
Non avendo provveduto all’assegnazione di alcun obiettivo, l’azienda è stata pertanto condannata al pagamento in favore del dirigente del premio nella misura massima prevista di Euro 30.000. Il premio, naturalmente, si è poi riverberato sul calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso.