Tribunale di Lamezia Terme
Un lavoratore rivendicava il mancato pagamento dei buoni pasto per un determinato periodo. Secondo il CCNL applicato, il diritto al buono pasto era subordinato allo svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera per la durata minima di 6 ore. Secondo il dipendente, i ticket gli erano comunque dovuti in virtù della deroga contenuta in un contratto collettivo aziendale con cui era stato convenuto che i buoni pasto spettassero indipendentemente dalla durata della prestazione oraria giornaliera.
Il Tribunale ha ritenuto fondate le ragioni del lavoratore, sulla scorta dei seguenti principî:
• i contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i dipendenti, anche a coloro che non sono iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, salvo che manifestino espressamente il loro dissenso;
• qualora non abbiano un termine di scadenza prestabilito, ciascuna delle parti stipulanti può recedere dal contratto;
• tale recesso può essere anche verbale o per fatti concludenti (cioè si è semplicemente smesso di applicarlo), ma la parte che vuole dimostrare il venir meno del contratto aziendale deve fornire la prova in giudizio.
La società convenuta non ha offerto la prova della cessazione di fatto del contratto ed è conseguentemente stata condannata ad applicarlo.