Tribunale di Latina
Un lavoratore agiva giudizialmente nei confronti della società datrice di lavoro per avere subito una decurtazione della retribuzione e per essere stato altresì illegittimamente licenziato.
Il lavoratore veniva reintegrato ma, successivamente, la società datrice di lavoro avviava una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale e licenziava nuovamente il lavoratore.
Il lavoratore impugnava il licenziamento dinnanzi al Tribunale di Latina e affermava che il licenziamento era illegittimo in quanto ritorsivo. Secondo il lavoratore, infatti, l’intento ritorsivo trovava fondamento nelle precedenti azioni giudiziarie che questi aveva intrapreso nei confronti della società.
Il Tribunale di Latina ha accertato che la posizione del lavoratore non risultava ricompresa tra i profili in esubero. «Nella fattispecie» ha precisato il Tribunale «la illegittimità dell’individuazione del lavoratore tra il personale da licenziare… è talmente palese da far acquisire specifica concretezza alle deduzioni… in ordine alla natura ritorsiva del licenziamento». Per tale ragione, in applicazione dell’art. 18, comma 1, Statuto, il Tribunale ha dichiarato il licenziamento del lavoratore illegittimo e ha condannato la società datrice di lavoro alla reintegrazione del lavoratore.