Tribunale di Mantova
Un’azienda eseguiva le trattenute sindacali in busta paga ma non versava ai sindacati le somme raccolte. Ciò è accaduto per 3 anni.
Il sindacato adiva davanti il Tribunale la società per l’omesso pagamento e in particolare per comportamento antisindacale ex art. 28, Statuto dei Lavoratori in quanto tale condotta pregiudicava l’acquisizione da parte dei sindacati dei mezzi di finanziamento necessari all’esercizio delle loro attività.
Il Tribunale ha affermato che i lavoratori, attraverso la cessione del credito in favore del sindacato – istituto che non richiede il consenso del debitore – ovvero la delegazione di pagamento, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso.
In detta ipotesi, il comportamento del datore di lavoro che rifiuti di effettuare i versamenti si configura come antisindacale.