Tribunale di Milano
Il contratto di appalto è illecito se l’appaltatore si limita a mettere a disposizione una prestazione di lavoro, occupandosi unicamente della gestione amministrativa del rapporto (gestione di retribuzione, ferie, assenze, predisposizione dei turni) senza una reale organizzazione della prestazione, finalizzata al conseguimento di un risultato autonomo: «deve infatti ritenersi necessaria la gestione autonoma della forza lavoro da parte dell’appaltatore, che deve poter dirigere il personale scegliendo modalità e tempi della prestazione lavorativa».
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l’appaltatore era rimasto estraneo all’organizzazione e alla direzione della prestazione lavorativa, poiché si era limitato a fornire forza lavoro all’impresa utilizzatrice e a gestire la retribuzione, le ferie e i permessi dei lavoratori. Il Tribunale ha dichiarato la sussistenza di un’interposizione di manodopera, con costituzione del rapporto di lavoro in capo alla società utilizzatrice.