Tribunale di Milano
La tutela contro la condotta antisindacale prevista dall’art. 28, Statuto dei Lavoratori si applica non solo ai rapporti di lavoro subordinato ma anche a quelli di collaborazione.
Così ha ritenuto il Tribunale di Milano, secondo il quale, nonostante la norma faccia riferimento al «datore di lavoro» e, dunque, apparentemente, ai soli rapporti di lavoro subordinato, la sua sfera di applicazione è in realtà estesa alle condotte antisindacali realizzate nell’ambito dei rapporti di collaborazione.
Infatti, l’art. 28 in esame risale a un momento temporale e storico non recente (1970), al quale hanno fatto seguito plurimi interventi legislativi. Tra questi, l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che ha esteso l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione, che consistono in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente.
Tale estensione riguarda, conclude il Tribunale, ogni profilo, sia sostanziale che processuale.