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La responsabilità solidale tra contratto di appalto e trasporto

Tribunale di Milano

Il Tribunale di Milano ha fornito interessanti chiarimenti sulla responsabilità solidale negli appalti, richiamando l’attenzione su tre punti fondamentali.
La sentenza distingue tra un appalto di servizi di trasporto e un mero contratto di trasporto. Un appalto di servizi di trasporto si configura quando le parti pianificano l’esecuzione di una serie di trasporti con una disciplina unitaria e una organizzazione adeguata da parte del trasportatore, per raggiungere un risultato complessivo che soddisfi le esigenze del committente.
Il Tribunale ha stabilito che, per interrompere la decadenza biennale, è sufficiente una diffida stragiudiziale. Il riferimento all’art. 2964 Cod. civ. sottolinea che il diritto può essere esercitato anche tramite diffida o atto stragiudiziale, se la comunicazione esprime chiaramente la volontà di richiedere l’operatività della responsabilità del committente.
La sentenza include nella nozione di «trattamenti retributivi» ai fini della solidarietà anche l’indennità di trasferta e l’indennità maneggio denaro. L’indennità di trasferta non è considerata un rimborso forfetario per spese di spostamento ma un compenso per il costante svolgimento della prestazione al di fuori della sede di assegnazione. L’indennità maneggio denaro è inclusa per ragioni analoghe.

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