Tribunale di Milano
Un’azienda disponeva il trasferimento dei lavoratori presso un nuovo sito produttivo distante circa 290 km dalla precedente sede di lavoro. Una delle dipendenti non accettava tale decisione ed accettava di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, specificando nelle premesse del verbale di conciliazione che la decisione era motivata dalla distanza della nuova sede dalla sua residenza.
L’INPS riconosceva alla lavoratrice la NASPI per aver involontariamente perso il posto di lavoro, tuttavia non le riconosceva il diritto all’APE sociale.
Il Tribunale, tuttavia, ha dato ragione alla lavoratrice, ritenendo che il presupposto per avere diritto all’APE sociale è la perdita involontaria del lavoro. Conseguentemente, la risoluzione per rifiuto di un trasferimento ad oltre 50 Km di sede che è ritenuta dall’INPS valida per l’accesso alla NASPI, del pari deve esser utile per l’accesso all’APE sociale.