Tribunale di Milano
Una lavoratrice, in prossimità del rientro in servizio dalla maternità, aveva chiesto alla società di poter usufruire dei riposi giornalieri in maniera continuativa a fine giornata, terminando così la prestazione lavorativa due ore prima del previsto. Detta esigenza era dettata dal fatto che il bambino della lavoratrice era iscritto ad un nido e l’unico momento che la lavoratrice poteva trascorrere insieme a suo figlio era proprio quello a fine giornata.
Il datore di lavoro non accoglieva, tuttavia, la richiesta della dipendente adducendo difficoltà organizzative a coprire la fase di chiusura del punto vendita; le proponeva quindi di fruire dei permessi per un’ora a metà mattina e un’ora a metà pomeriggio.
Il Tribunale ha accolto la richiesta della dipendente, precisando che la lavoratrice ha diritto di godere dei riposi giornalieri in maniera cumulata laddove il godimento frazionato non le consentirebbe di dedicarsi alla cura del bambino. In un’ottica di contemperamento degli interessi, le esigenze aziendali devono considerarsi recessive rispetto alle esigenze di cura del bambino, della vita familiare e del rapporto madre – figlio.