Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Il lavoratore, assunto nel settembre 2015, è rimasto assente per malattia per un periodo tale, a dire del datore di lavoro, da minare la fiducia nel rapporto e giustificarne il licenziamento per giusta causa.
Il Tribunale ha ritenuto che un’eccessiva morbilità possa, anche a prescindere dai termini di comporto, integrare una giusta causa o un giustificato motivo oggettivo di licenziamento ma ciò solo a condizione che il datore dimostri che le ripetute assenze abbiano determinato un colpevole scarso rendimento o una disfunzione organizzativa.
Rimasto contumace, il datore di lavoro non ha assolto a tali oneri ed è pertanto stato condannato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, oltre al pieno risarcimento del danno da questi subito.