Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Con una recente decisione, il Tribunale di Milano ha ritenuto che, dopo il «Jobs act», l’obbligo di repêchage risulta più esteso e rigoroso.
Come noto, il datore di lavoro che intenda procedere al licenziamento di un dipendente per ragioni organizzative deve prima verificare se, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, vi sia un posto disponibile al quale poter utilmente assegnare il lavoratore in esubero. Tale vincolo è denominato «obbligo di repêchage». Il «Jobs act» ha recentemente modificato, ampliandola, la facoltà del datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni dei propri dipendenti (cd. «ius variandi»).
Orbene, ad avviso del Tribunale, proprio perchè ha maggiore libertà di assegnazione delle mansioni, oggi il datore ha una responsabilità piu stringente nel verificare un possibile ricollocamento interno del lavoratore, potendolo adibire con maggiore libertà a diverse e nuove mansioni.