Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Nel caso in cui il dipendente in prova fruisca delle ferie, il periodo di prova rimane sospeso e inizia nuovamente a decorrere soltanto con la ripresa dell’attività lavorativa. Ciò poiché la previsione di un patto di prova è funzionale, da un lato, alla verifica da parte del datore di lavoro delle capacità professionali e della complessiva idoneità del lavoratore avuto riguardo alle obbligazioni tipiche del rapporto di lavoro subordinato; dall’altro, a consentire a entrambe le parti di vagliare la convenienza della possibile futura collaborazione senza vincolarsi da subito a un rapporto di lavoro di lunga durata