Tribunale di Milano, Sez. Lav.
Una dipendente pubblica era sospesa dal lavoro senza retribuzione per aver raggiunto 5 giorni di assenza non giustificata a causa della violazione della normativa in materia di Green pass. Ella impugnava la sanzione con ricorso d’urgenza sostenendo che la sospensione le cagionava un gravissimo danno economico.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso poiché, in primo luogo, non era stato dimostrato alcun danno grave e irreparabile tale da giustificare un ricorso d’urgenza. Inoltre il Giudice ha sottolineato che, non essendo state prodotte né le attestazioni ISEE né le dichiarazioni dei redditi della lavoratrice né degli eventuali membri della famiglia, né tantomeno le buste paga comprovanti l’ammontare complessivo del reddito famigliare, era impossibile verificare se il provvedimento datoriale avesse realmente creato una situazione di indigenza economica, impedendo alla lavoratrice di fronteggiare i bisogni della vita quotidiana propri e degli eventuali componenti della famiglia.