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Orario di lavoro, ferie, permessi

Il mancato godimento del riposo settimanale comporta una danno da usura psicofisica che può essere quantificato in via equitativa

Tribunale di Milano, Sez. Lav.

Un dipendente lavorava come commesso di banco per complessive 15 ore al giorno, senza mai usufruire di alcun giorno di riposo. Dopo circa otto mesi di lavoro, la datrice lo licenziava oralmente.
Il dipendente impugnava il licenziamento chiedendo la liquidazione del danno subito per il mancato godimento del riposo settimanale.
Il Tribunale ha ribadito il principio secondo cui il diritto del lavoratore alla fruizione del riposo deve essere garantito dall’azienda, poiché si tratta di un diritto indisponibile riconosciuto dalla Costituzione e dall’art. 5, Direttiva 2003/88/CE. Conseguentemente ha ritenuto che la mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale sia fonte di danno non patrimoniale da «usura psicofisica» la cui quantificazione può avvenire in via equitativa, prendendo quale parametro le disposizioni della contrattazione collettiva applicabile.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda del lavoratore ed ha liquidato il danno in via equitativa nella misura di Euro 2.000,00.

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