Tribunale di Modena
Un gruppo di lavoratori, impiegati in un appalto, ricorreva in giudizio per chiedere che fosse accertata l’illiceità dello stesso e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento delle differenze retributive e contributive.
Il Tribunale, nel pronunciarsi sulla vicenda, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi è necessario verificare che all’appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d’impresa. Si verifica, invece, un’interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente.
Poiché, nel caso di specie, il committente non ha prodotto in giudizio i contratti di appalto mentre è stato dimostrato da parte sua l’esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori oltre all’assenza di rischio in capo alle appaltatrici, il ricorso dei lavoratori è stato ritenuto fondato.