Tribunale di Napoli, Sez Lav
Alcune OO.SS. siglavano un’ipotesi di accordo quadro relativo al piano industriale di una società per il periodo 2019 -2021 dinanzi al MISE ed al Ministro del Lavoro. Tale ipotesi di accordo prevedeva anche l’obbligo per la Società firmataria di non ricorrere a licenziamenti collettivi sino al 31 dicembre 2021. Durante un incontro tenutosi il 31 maggio 2019, la Società firmataria annunciava la propria intenzione di chiudere lo stabilimento di Napoli, licenziando tutti i lavoratori ivi impiegati. Dopo il blocco dei licenziamenti attuato durante il periodo pandemico, iniziava, quindi, la procedura di licenziamento collettivo.
Le OO.SS. firmatarie ricorrevano al Tribunale sostenendo che la condotta della Società era stata antisindacale ed aveva leso la loro immagine pubblica poiché aveva minato la credibilità e l’affidabilità del loro ruolo contrattuale. Esse infatti non erano state in grado di ottenere il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dall’azienda.
Il Giudice, tuttavia, ha rilevato la piena legittimità dell’operato datoriale ed ha dichiarato la liceità della condotta posta in essere dalla datrice. Il Piano Industriale, infatti, non è fonte diretta di obblighi nei confronti delle parti e può essere liberamente modificato dalla società senza che si configuri la lesione di qualsiasi prerogativa sindacale.