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Relazioni sindacali

Il datore di lavoro può trattare con i sindacati escludendone alcuni senza che la sua condotta sia antisindacale

Tribunale di Padova, Sez. Lav.

La Fiom CGIL conveniva con ricorso una società chiedendo il riconoscimento della condotta antisindacale tenuta dalla stessa per aver escluso il sindacato sia dalle trattative per il rinnovo dell’accordo sul premio di risultato sia dall’assemblea sindacale per la presentazione dell’esito delle trattative stesse. Il Tribunale ritiene che la società non abbia tenuto alcuna condotta anti sindacale nei confronti della Fiom CGIL, poiché non esiste in capo al datore di lavoro alcun obbligo generale a trattare: ogni società, infatti, può legittimamente scegliere con chi trattare e può anche escludere alcuni sindacati. Allo stesso modo non esiste alcun obbligo a trattative separate.
Nel caso esaminato, la Fim CISL si era nettamente rifiutata di condurre trattative unitarie con la Fiom CGIL per il rinnovo del contratto aziendale sul premio di risultato e si era opposta alla partecipazione del delegato esterno Fiom CGIL all’assemblea sindacale. Poiché il datore di lavoro non può intervenire nelle dinamiche intersindacali, non è addebitabile alcuna condotta antisindacale alla società che, nell’aver escluso Fiom CGIL dalle trattative e dall’assemblea sindacale, ha agito legittimamente.

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