Tribunale di Roma
L’addetta alla contabilità di un centro fisioterapeutico veniva licenziata per giustificato motivo oggettivo. La lavoratrice ha chiesto la reintegrazione nel posto di lavoro anche se, formalmente, l’azienda occupava meno di 15 dipendenti.
Il Giudice ha accertato l’illegittimità del licenziamento. È infatti emerso che le mansioni svolte dalla lavoratrice erano state redistribuite tra altri collaboratori ma che il licenziamento non era l’effetto della riorganizzazione bensì la sua causa. e, pertanto, era illegittimo.
È stato inoltre accertato che numerosi collaboratori fisioterapisti dello studio pur formalmente autonomi, sostanzialmente fossero etero-organizzati al pari dei fisioterapisti subordinati, svolgendo le stesse mansioni ed essendo inquadrati indifferentemente nei turni di lavoro organizzati dalla società. Tali collaboratori, ha concluso il Tribunale, andavano pertanto computati nell’organico cosicché il numero dei dipendenti o equiparati tali portava la società al superamento della soglia dimensionale per ordinare la reintegrazione.