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Retribuzione e benefit

Buoni pasto: un diritto assistenziale subordinato alla contrattazione collettiva

Tribunale di Roma

Un gruppo di lavoratori ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto ai buoni pasto, lamentando che la turnazione osservata presso il proprio datore di lavoro avrebbe giustificato l’erogazione di tali benefici. Tuttavia, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda, chiarendo che i buoni pasto non hanno natura retributiva ma costituiscono una prestazione assistenziale, strettamente collegata alla contrattazione collettiva applicabile.
Il Giudice ha ribadito che il diritto ai buoni pasto non nasce automaticamente dalla prestazione lavorativa ma dipende dalle previsioni contrattuali. Nel caso esaminato, i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che il contratto collettivo applicabile prevedesse tale diritto, mentre il datore di lavoro ha fornito prova di aver adottato soluzioni alternative come convenzioni con esercizi commerciali per il servizio mensa, nel rispetto delle norme collettive.
Questa decisione conferma un orientamento consolidato: il buono pasto è un diritto eventuale, subordinato alle specifiche previsioni del contratto collettivo. Non si tratta di una retribuzione ma di un beneficio finalizzato a conciliare le esigenze lavorative con quelle personali, dipendente dalla struttura dell’orario di lavoro stabilita dalla contrattazione collettiva.

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