Tribunale di Treviso, Sez. Lav.
Due elettricisti qualificati, dipendenti di una società operante nel settore energia elettrica, ricorrevano al Giudice del Lavoro affermando di aver dovuto provvedere personalmente alla pulizia dei capi di abbigliamento da lavoro avuti in dotazione. Essi sostenevano che tali indumenti, avendo la natura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) avrebbero dovuto essere puliti a cura e spese del datore di lavoro. I ricorrenti, quindi, chiedevano che la società fosse condannata ad attivare, per il futuro, a propria cura e spese i servizi obbligatori per tutti i DPI e, per i 10 anni pregressi, a risarcire il danno da loro patito, quantificabile nella retribuzione di un’ora di lavoro straordinario per ciascuna settimana lavorativa.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha ribadito che l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere in efficienza e di assicurare le condizioni di igiene degli abiti da lavoro costituenti DPI comprende anche la pulizia solo se la stessa è indispensabile per garantire la funzione di protezione specifica dei dispositivi stessi. Nel caso in esame, il fine di protezione riguarda la tutela del lavoratore dal rischio elettrico e le modalità di pulizia sono irrilevanti rispetto al perseguimento di tale scopo: infatti esso viene ugualmente raggiunto anche se i capi di abbigliamento non sono lavati.
Pertanto, nel caso esaminato, l’obbligo di provvedere alla manutenzione e pulizia degli abiti da lavoro è in capo ai lavoratori.