Tribunale di Udine
Una lavoratrice a tempo parziale, madre di un bambino di 7 anni, comunicava alla datrice la revoca del proprio consenso alle clausole elastiche e flessibili previste dal contratto di lavoro. La società rigettava tale richiesta, sostenendo che il CCNL applicato consentiva tale revoca solo alle madri con figli fino a 7 anni di età.
Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha accolto la domanda della dipendente richiamando la disposizione normativa secondo cui i genitori con figli di età inferiore a 13 anni hanno diritto di revocare il proprio consenso alle clausole elastiche e flessibili (art. 6, D.Lgs. n. 81/2015). Pertanto, secondo il Giudice di merito, la disposizione del CCNL applicato dalla Società che abbassa tale limite a 7 anni di età non è legittima, poiché la disciplina legale non è derogabile in senso peggiorativo.