Tribunale di Venezia, Sez. Lav.
Un lavoratore ha registrato una riunione di lavoro tenutasi per risolvere alcune difficoltà organizzative interne all’azienda e ha successivamente ceduto la registrazione a persone non presenti a tale riunione che, a distanza di tempo, l’hanno utilizzata come mezzo di prova nelle rispettive cause di lavoro contro l’azienda.
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che la registrazione effettuata dal lavoratore diretta a tutelarne la posizione all’interno dell’azienda e a precostituire un mezzo di prova in proprio favore può essere considerata lecita. Ma, se al momento della registrazione non vi sono esigenze difensive, è illecita. A maggior ragione non è lecita se il lavoratore non utilizza la registrazione personalmente ma la cede ad altri colleghi, anche se per ragioni difensive.