Tribunale di Verona
Un agente recedeva dal contratto con una delle proprie preponenti. Trascorso un mese dalla cessazione, l’ex datrice comunicava all’agente di voler esercitare l’opzione prevista nel contratto stipulato e di conseguenza versava al lavoratore il corrispettivo pattuito a titolo di patto di non concorrenza post contrattuale. Dopo un breve periodo di tempo, la società comunicava al lavoratore di aver riscontrato alcune violazioni del patto di non concorrenza e di conseguenza chiedeva la restituzione della somma già versata oltre ad una penale. L’agente agiva in giudizio chiedendo che fosse accertata la nullità del patto di non concorrenza.
Il Tribunale di Verona, chiamato a pronunciarsi sul caso in esame, ha ritenuto che il patto di non concorrenza costituisce una limitazione della libertà contrattuale che come tale va specificamente approvata per iscritto; inoltre, secondo il Giudice di merito, il meccanismo dell’opzione deve essere considerato nullo.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato nullo il patto di non concorrenza.